Art. 1469 -1 c.c. Codice Civile

1469-sexies. Azione inibitoria. Le associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o l’associazione di professionisti che utilizzano condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l’uso delle condizioni di cui sia accertata l’abusivit ai sensi del presente capo.
L’inibitoria pu essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
Il giudice pu ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o pi giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.


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