Articolo 1463. Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilit della prestazione dovuta (1256) non pu chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia gi ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito (2033 e seguenti).
Art. 1463 c.c. Codice Civile
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