Articolo 1464. Quando la prestazione di una parte divenuta solo parzialmente impossibile (1258), l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta, e pu anche recedere dal contratto qualora non abbia un interesse apprezzabile all’adempimento parziale (1181).
Art. 1464 c.c. Codice Civile
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