Art. 2741 c.c. Codice Civile

Articolo 2741 Concorso dei creditori e cause di prelazione. I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.

Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno (2784 e seguenti) e le ipoteche (2808 e seguenti).


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