Art. 444 c.p.c. Codice di Procedura Civile

Articolo 444. Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell’articolo 442 sono di competenza del pretore, in funzione di giudice del lavoro, che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del tribunale nella quale risiede l’attore.

Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, è competente il pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l’ufficio del porto di iscrizione della nave.

Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all’applicazione delle sanzioni civili per l’inadempimento di tali obblighi, è competente il pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.


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