Articolo 2400. I sindaci sono nominati per la prima volta nell’atto costitutivo (2328) e successivamente dall’assemblea (2364), salvo il disposto degli artt. 2458 e 2459. Essi restano in carica per un triennio, e non possono essere revocati se non per giusta causa.
La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l’interessato.
La nomina dei sindaci, con l’indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio e la cessazione dall’ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori nel registro delle imprese nel termine di quindici giorni (2626; att. 209) e pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.