Art. 1417 c.c. Codice Civile

Articolo 1417. La prova per testimoni (2721 e seguenti) della simulazione ammissibile senza limiti (164), se la domanda e proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valer l’illiceit del contratto dissimulato (1343 e seguenti, 1354), anche se proposta dalle parti (164).


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