Articolo 2620 Estensione delle norme di controllo alle società. Le disposizioni di questa sezione si applicano anche alle società che si contribuiscono per raggiungere gli scopi indicati nell’Articolo 2602.
L’autorità governativa può sempre disporre lo scioglimento della società, quando la costituzione di questa non abbia avuto l’approvazione prevista nell’Articolo 2618 (att. 111).