Art. 1418 c.c. Codice Civile

Articolo 1418. Il contratto nullo quando contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.

Producono nullit del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’Articolo 1325, l’illiceit della causa (1343), l’illiceit dei motivi nel caso indicato dall’Articolo 1345 e la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’Articolo 1346.

Il contratto altres nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).


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