Articolo 1352. Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validit di questo (2725).
Art. 1352 c.c. Codice Civile
Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata
Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.
Pubblica questo articolo nel tuo sito:
Leggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:
