Art. 1361 c.c. Codice Civile

Articolo 1361. L’avveramento della condizione non pregiudica la validit degli atti di amministrazione compiuti dalla parte a cui, in pendenza della condizione stessa, spettava l’esercizio del diritto.

Salvo diverse disposizioni di legge o diversa pattuizione, i frutti percepiti sono dovuti dal giorno in cui la condizione si avverata (646).


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