Art. 1300 c.c. Codice Civile

Articolo 1300. La novazione tra il creditore e uno dei debitori in solido libera gli altri debitori. Qualora per si sia voluto limitare la novazione a uno solo dei debitori, gli altri non sono liberati che per la parte di quest’ultimo.

Se convenuta tra uno dei creditori in solido e il debitore, la novazione ha effetto verso gli altri creditori solo per la parte del primo (1230 e seguenti, 1268 e seguenti).


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