Art. 505 c.c. Codice Civile

Articolo 505. L’erede che, in caso di opposizione, non osserva le norme stabilite dall’Articolo 498 o non compie la liquidazione o lo stato di graduazione nel termine stabilito dall’Articolo 500, decade dal beneficio d’inventario (Cod. Civ. 493,494, 509, 564).

Parimenti decade dal beneficio d’inventario l’erede che, nel caso previsto dall’Articolo 503 dopo l’invito ai creditori di presentare le dichiarazioni di credito, esegue pagamenti prima che sia definita la procedura di liquidazione o non osserva il termine che gli è stato prefisso a norma dell’Articolo 500.

La decadenza non si verifica quando si tratta di pagamenti a favore di creditori privilegiati o ipotecari (Cod. Civ. 503 2° comma) .

In ogni caso la decadenza dal beneficio d’inventario può essere fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari (Cod. civ. 509).


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