Articolo 2540 Insolvenza. Qualora le attività della società, anche se questa è in liquidazione, risultino insufficienti per il pagamento dei debiti, l’autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società può disporre la liquidazione coatta amministrativa (att. 105).
Sono tuttavia soggette al fallimento le società cooperative che hanno per oggetto una attività commerciale (2195), salve le disposizioni delle leggi speciali.