Art. 2540 c.c. Codice Civile

Articolo 2540 Insolvenza. Qualora le attività della società, anche se questa è in liquidazione, risultino insufficienti per il pagamento dei debiti, l’autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società può disporre la liquidazione coatta amministrativa (att. 105).

Sono tuttavia soggette al fallimento le società cooperative che hanno per oggetto una attività commerciale (2195), salve le disposizioni delle leggi speciali.

Leggere articoli di legge e capirne il significato è fondamentale. Ogni cittadino deve conoscere i propri diritti e doveri.

La comprensione delle leggi evita problemi legali. Inoltre, aiuta a prendere decisioni informate. Le leggi regolano la nostra vita quotidiana. Ignorarle può portare a sanzioni. Studiare gli articoli di legge migliora la consapevolezza civica.

È utile per chi studia giurisprudenza. Anche chi non è del settore può beneficiarne. Capire le leggi aumenta la sicurezza personale. Internet offre molte risorse per approfondire. Investire tempo nella lettura delle leggi è un investimento per il futuro.


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 2540"