Articolo 1319. Ciascuno dei creditori pu esigere l’esecuzione della intera prestazione indivisibile (1772). Tuttavia l’erede del creditore, che agisce per il soddisfacimento dell’intero credito, deve dare cauzione a garanzia dei coeredi (1179).
Art. 1319 c.c. Codice Civile
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