Art. 1210 c.c. Codice Civile

Articolo 1210. Se il creditore rifiuta di accettare l’offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore pu eseguire il deposito (att. 77, 78).

Eseguito il deposito, quando questo accettato dal creditore o dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non pu pi ritirarlo ed liberato dalla sua obbligazione.


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