Art. 1762 c.c. Codice Civile

Articolo 1762. Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell’altro risponde dell’esecuzione del contratto (1405) e, quando lo ha eseguito, subentra nei diritti verso il contraente non nominato (1203 e seguenti).

Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all’altra parte o nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti pu agire direttamente contro l’altro, ferma restando la responsabilit del mediatore.


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