Articolo 1307. Se l’adempimento dell’obbligazione divenuto impossibile per causa imputabile a uno o pi condebitori (1218), gli altri condebitori non sono liberati dall’obbligo solidale di corrispondere il valore della prestazione dovuta. Il creditore pu chiedere il risarcimento del danno ulteriore al condebitore o a ciascuno dei condebitori inadempienti.
Art. 1307 c.c. Codice Civile
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