Art. 553 c.c. Codice Civile

Articolo 553. Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima (457), nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata (537 e seguenti) ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell’Articolo 564, quantohanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati.


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