Art. 2565 c.c. Codice Civile

Articolo 2565 Trasferimento della ditta. La ditta non può essere trasferita separatamente dall’azienda (2610).

Nel trasferimento dell’azienda per atto tra vivi (2556) la ditta non passa all’acquirente senza il consenso dell’alienante.

Nella successione nell’azienda per causa di morte la ditta si trasmette al successore, salvo diversa disposizione testamentaria.


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 2565"