Art. 1292 c.c. Codice Civile

Articolo 1292. L’obbligazione e in solido quando pi debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno pu essere costretto all’adempimento per la totalit e l’adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra pi creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.


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