Art. 1213 c.c. Codice Civile

Articolo 1213. Il deposito non produce effetto se il debitore lo ritira prima che sia stato accettato dal creditore o prima che sia stato riconosciuto valido con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).

Se, dopo l’accettazione del deposito o il passaggio in giudicato della sentenza che lo dichiara valido, il creditore consente che il debitore ritiri il deposito, egli non pu pi rivolgersi contro i condebitori e i fideiussori, n valersi dei privilegi, del pegno e delle ipoteche che garantivano il credito (2878).


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