Articolo 1296. Il debitore ha la scelta di pagare all’uno o all’altro dei creditori in solido, quando non stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale (Cod. Proc. Civ. 163).
Art. 1296 c.c. Codice Civile
Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata
Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.
Pubblica questo articolo nel tuo sito:
Leggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:
