Art. 1277 c.c. Codice Civile

Articolo 1277. I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.

Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha pi corso legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla prima.


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