Articolo 1776. L’erede del depositario, il quale ha alienato in buona fede la cosa che ignorava essere tenuta in deposito, obbligato soltanto a restituire il corrispettivo ricevuto. Se questo non stato ancora pagato, il depositante subentra nel diritto dell’alienante (1203 e seguenti).
Art. 1776 c.c. Codice Civile
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