Art. 1243 c.c. Codice Civile

Articolo 1243. La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantit di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili.

Se il debito opposto in compensazione non liquido ma di facile e pronta liquidazione, il giudice pu dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e pu anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all’accertamento del credito opposto in compensazione.


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