Art. 1212 c.c. Codice Civile

Articolo 1212. Per la validit del deposito necessario:

1) che sia stato preceduto da un’intimazione notificata al creditore e contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui la cosa offerta sar depositata (att. 744);

2) che il debitore abbia consegnato la cosa, con gli interessi e i frutti dovuti fino al giorno dell’offerta, nel luogo indicato dalla legge o, in mancanza, dal giudice;

3) che sia redatto dal pubblico ufficiale un processo verbale da cui risulti la natura delle cose offerte, il rifiuto di riceverle da parte del creditore o la sua mancata comparizione, e infine il fatto del deposito (att. 78; Cod. Proc. Civ. 126);

4) che, in caso di non comparizione del creditore, il processo verbale di deposito gli sia notificato con l’invito a ritirare la cosa depositata (att. 73).

Il deposito che ha per oggetto somme di danaro pu eseguirsi anche presso un istituto di credito (att. 73, 76, 251).


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