Articolo 1109. Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare davanti all’autorità giudiziaria le deliberazioni della maggioranza:
l) nel caso previsto dal secondo comma dell’Articolo 1105, se la deliberazione e gravemente pregiudizievole alla cosa comune;
2) se non è stata osservata la disposizione del terzo comma dell’Articolo 1105
3) se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione e in contrasto con le norme del primo e del secondo comma dell’Articolo 1108 (1137-2).
L’impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza (2964 e seguenti), entro trenta giorni dalla deliberazione. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione. In pendenza del giudizio, l’autorità giudiziaria può ordinare la sospensione del provvedimento deliberato.