Art. 1109 c.c. Codice Civile

Articolo 1109. Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare davanti all’autorità giudiziaria le deliberazioni della maggioranza:

l) nel caso previsto dal secondo comma dell’Articolo 1105, se la deliberazione e gravemente pregiudizievole alla cosa comune;

2) se non è stata osservata la disposizione del terzo comma dell’Articolo 1105

3) se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione e in contrasto con le norme del primo e del secondo comma dell’Articolo 1108 (1137-2).

L’impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza (2964 e seguenti), entro trenta giorni dalla deliberazione. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione. In pendenza del giudizio, l’autorità giudiziaria può ordinare la sospensione del provvedimento deliberato.


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