Art. 66

1. L’ISVAP può non tenere conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche e della costituzione del margine di solvibilità per l’esercizio dell’attività di riassicurazione, della retrocessione dei rischi a riassicuratori aventi la sede legale nel territorio di uno Stato terzo che

non hanno istituito un legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro.

2. La decisione dell’ISVAP è motivata esclusivamente da valutazioni attinenti alla solvibilità delle imprese retrocessionarie.


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