Art. 337

1. Gli iscritti nel ruolo dei periti assicurativi418 sono tenuti al pagamento all’ISVAP di un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sui periti assicurativi nella misura massima di euro cento.

2. Il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze419 adottato, sentito l’ISVAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sui periti iscritti al ruolo. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell’ISVAP.

3. I contributi di cui al presente articolo sono versati ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive, ai fini della successiva attribuzione all’ISVAP.

4. L’attestazione relativa al pagamento è comunicata all’ISVAP nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al comma 2. In caso di mancato pagamento si applica la disposizione di cui all’articolo 335, comma 6.


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