Art. 470 c.c. Codice Civile

Articolo 470. L’eredità può essere accettata (Cod. Civ. 2648, 2685) puramente e semplicemente (Cod. Civ. 475, 476) o col beneficio d’inventario (Cod. Civ. 484 e seguenti).

L’accettazione col beneficio d’inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore (Cod. Civ. 634).


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