Art. 2546 c.c. Codice Civile

Articolo 2546 Nozione. Nella società di mutua assicurazione le obbligazioni sociali sono garantite dal patrimonio sociale.

I soci sono tenuti al pagamento di contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall’atto costitutivo.

Nelle mutue assicuratrici non si può acquistare la qualità di socio, se non assicurandosi presso la società (1884), e si perde la qualità di socio con l’estinguersi dell’assicurazione, salvo quanto disposto dall’Articolo 2548.


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