Articolo 2905 Sequestro nei confronti del debitore o del terzo. Il creditore può chiedere il sequestro conservativo (2770) dei beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile (Cod. Proc. Civ. 671 e seguenti).
Il sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l’azione per far dichiarare l’inefficacia dell’alienazione.