Art. 61

1. È consentito, senza necessità di autorizzazione, l’accesso e l’esercizio dell’attività di riassicurazione in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.

1-bis. Ai fini dell’esercizio dell’attività riassicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica si applica l’articolo 24, comma 4 .


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