1. L’ISVAP nomina uno o più commissari straordinari per l’amministrazione dell’impresa di
assicurazione o di riassicurazione ed un comitato di sorveglianza composto da tre a cinque componenti, il cui presidente è designato nell’atto di nomina365.
2. L’ISVAP può revocare o sostituire i commissari ed i componenti del comitato di sorveglianza nell’interesse del miglior svolgimento della procedura ed in ogni caso di perdita dei requisiti di cui al comma 4.
3. Le indennità spettanti ai commissari, al presidente ed ai componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dall’ISVAP. La spesa è a carico dell’impresa sottoposta alla procedura.
4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti per i soggetti che svolgono, rispettivamente, funzioni di amministrazione e funzioni di controllo presso l’impresa di assicurazione o di riassicurazione.