Art. 124 Costituzione

Articolo 124

Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.

L’articolo 124 è stato abrogato dall’articolo 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001


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