Art. 96

1. L’obbligo di redazione del bilancio consolidato sussiste anche nel caso in cui due o più imprese di assicurazione o riassicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica ovvero imprese di partecipazione assicurativa o imprese di partecipazione finanziaria mista di cui all’articolo 95, commi 2 o 2-bis, tra le quali non esistano le relazioni di cui all’articolo 95, comma 3, operino secondo una direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro organi di amministrazione siano composti in maggioranza

dalle medesime persone. La direzione unitaria tra le imprese può concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di riassicurazione.

2. Sono in ogni caso assimilate alle imprese di cui al comma 1 quelle sottoposte alla direzione unitaria di uno dei seguenti soggetti controllanti:

1) un’impresa o un ente, costituito in Italia, diverso da un’impresa di assicurazione o

riassicurazione ovvero da una impresa di partecipazione assicurativa o da un’impresa di partecipazione finanziaria mista di cui all’articolo 95, commi 2 o 2-bis;

2) un’impresa o un ente costituito in un altro Stato, salvo che non ricorrano le condizioni di esonero previste all’articolo 97;

3) una persona fisica.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 è tenuta alla redazione del bilancio consolidato l’impresa che, in base ai dati dell’ultimo bilancio d’esercizio approvato, presenta l’ammontare maggiore del totale dell’attivo.

4. L’impresa soggetta all’obbligo di redazione del bilancio consolidato che operi anche secondo una direzione unitaria ai sensi dei commi 1 e 2 è tenuta alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 3, quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) l’impresa non ha emesso titoli quotati in mercati regolamentati;

b) la redazione del bilancio consolidato non è richiesta almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.

5. In caso di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi del comma 4, le ragioni dell’esonero sono indicate nella nota integrativa al bilancio d’esercizio. La nota integrativa indica altresì la denominazione e la sede dell’impresa che redige il bilancio consolidato ai sensi del presente articolo. Copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell’organo di controllo sono depositati presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell’impresa esonerata.

6. Restano salve le disposizioni relative alle società che hanno emesso titoli quotati in mercati regolamentati.

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