Art. 82

1. A fini di vigilanza, il gruppo assicurativo è alternativamente composto:

1) dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle società strumentali da questa controllate;

2) dall’impresa italiana di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle società strumentali da questa controllate;

b-bis) dall’impresa italiana di partecipazione finanziaria mista capogruppo di cui all’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, e dalle imprese assicurative,

riassicurative e dalle società strumentali controllate, sempreché vi sia almeno un’impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana controllata.

2. (abrogato)


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