1. A fini di vigilanza, il gruppo assicurativo è alternativamente composto:
1) dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle società strumentali da questa controllate;
2) dall’impresa italiana di partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle società strumentali da questa controllate;
b-bis) dall’impresa italiana di partecipazione finanziaria mista capogruppo di cui all’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, e dalle imprese assicurative,
riassicurative e dalle società strumentali controllate, sempreché vi sia almeno un’impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana controllata.
2. (abrogato)