Art. 679 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 679. 1. Quando una misura di sicurezza diversa dalla confisca è stata, fuori dei casi previsti dall’articolo 312, ordinata con sentenza, o deve essere ordinata successivamente, il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, accerta se l’interessato è persona socialmente pericolosa e adotta i provvedimenti conseguenti, premessa, ove occorra, la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato. Provvede altresì su richiesta del pubblico ministero, dell’interessato, del suo difensore o di ufficio su ogni questione relativa nonchè sulla revoca della dichiarazione di tendenza a delinquere.

2. Il magistrato di sorveglianza sovraintende alla esecuzione delle misure di sicurezza personali.


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