Art. 18 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 18. 1. La separazione di processi è disposta, salvo che il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l’accertamento dei fatti:

a) se, nell’udienza preliminare, nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è possibile pervenire prontamente alla decisione, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario acquisire ulteriori informazioni a norma dell’articolo 422;

b) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è stata ordinata la sospensione del procedimento;

c ) se uno o più imputati non sono comparsi al dibattimento per nullità dell’atto di citazione o della sua notificazione, per legittimo impedimento o per mancata conoscenza incolpevole dell’atto di citazione;

d ) se uno o più difensori di imputati non sono comparsi al dibattimento per mancato avviso o per legittimo impedimento;

e ) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni l’istruzione dibattimentale risulta conclusa, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario il compimento di ulteriori atti che non consentono di pervenire prontamente alla decisione.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la separazione può essere altresì disposta, sull’accordo delle parti, qualora il giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del processo.


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