Art. 431 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 431. 1. A seguito del decreto che dispone il giudizio, la cancelleria forma il fascicolo per il dibattimento, nel quale, secondo le prescrizioni del giudice, sono raccolti:

a) gli atti relativi alla procedibilità dell’azione penale e all’esercizio dell’azione civile;

b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria;

c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero;

d) i verbali degli atti assunti nell’incidente probatorio e di quelli assunti all’estero a seguito di rogatoria (1).

e) il certificato generale del casellario giudiziale e gli altri documenti indicati nell’articolo 236;

f) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.

(1) Lettera così sostituita dall’Articolo 6, comma 4, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.


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