Art. 1750 c.c. Codice Civile

Articolo 1750. Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Se il contratto di agenzia a tempo indeterminato, ciascuna delle parti pu recedere dal contratto stesso dandone preavviso all’altra entro un termine stabilito.

Il termine di preavviso non pu comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.

Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non pu osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell’agente.

Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del termine di preavviso deve coincidere con l’ultimo giorno del mese di calendario.

NOTA Articolo cos sostituito dall’Articolo 3 Decr. Lgs 10 settembre 1991, n. 303. Validit dal 1 gennaio 1994. Precedente testo dell’Articolo 1750: “Articolo 1750 – Recesso dal contratto – Se il contratto di agenzia a tempo indeterminato, ciascuna delle parti pu recedere dal contratto (1373), dandone preavviso all’altra nel termine stabilito (dalle norme corporative o) dagli usi.

Il termine di preavviso pu essere sostituito dal pagamento di una corrispondente indennit”.


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