Art. 566 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 566.1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l’arrestato lo conducono direttamente davanti al pretore per la convalida dell’arresto e il contestuale giudizio, sulla base dell’imputazione formulata dal pubblico ministero. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a norma dell’articolo 97 comma 3.

2. Quando il pretore non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o che hanno avuto in consegna l’arrestato, gliene danno immediata notizia e presentano l’arrestato all’udienza che il pretore fissa entro quarantotto ore dall’arresto. Non si applica la disposizione prevista dall’articolo 386 comma 4.

3. Il pretore al quale viene presentato l’arrestato autorizza l’ufficiale o l’agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l’arrestato per la convalida dell’arresto.

4. Se il pubblico ministero ordina che l’arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell’articolo 386, lo può presentare direttamente all’udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall’arresto. Se il pretore non tiene udienza, la fissa, a richiesta del pubblico ministero al più presto e comunque entro le successive quarantotto ore. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell’articolo 391, in quanto compatibili.

5. Se l’arresto non è convalidato, il pretore restituisce gli atti al pubblico ministero. Il pretore procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l’imputato e il pubblico ministero vi consentono.

6. Se l’arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente al giudizio.

7. L’imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a cinque giorni. Quando l’imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.

8. Subito dopo l’udienza di convalida, l’imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena a norma dell’articolo 444. In tal caso, se vi è consenso del pubblico ministero, il giudizio si svolge davanti allo stesso pretore del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell’articolo 452 comma 2.

9. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, il pubblico ministero procede a norma del titolo II del presente libro (1).

(1) La Corte cost., con sentenza n. 102 dell’11 marzo 1991, ha

dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’Articolo 566, nono comma, nella parte in cui esclude l’applicabilità del giudizio direttissimo nell’ipotesi di cui all’Articolo 449, quinto comma, dello stesso codice.

Successivamente con sentenza n. 175 del 15 aprile 1992, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui esclude l’applicabilità al rito pretorile dell’Articolo 449, quarto comma, dello stesso codice


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