Articolo 9. Il tribunale è competente per tutte le cause che non sono di competenza del conciliatore o del pretore. Il tribunale è altresì esclusivamente competente per tutte le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso, e, in generale, per ogni causa di valore indeterminabile.
Art. 9 c.p.c. Codice di Procedura Civile
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