Art. 565 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 565. 1. Si osservano le norme relative al procedimento per decreto per i reati di competenza del tribunale.

2. Con l’atto di opposizione l’imputato chiede al giudice di emettere decreto che dispone il giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444.


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