Art. 564 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 564. 1. In casi di reati perseguibili a querela, il pubblico ministero, anche prima di compiere atti di indagine preliminare, può citare il querelante e il querelato a comparire davanti a sè al fine di verificare se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione, avvertendoli che possono farsi assistere dai difensori.


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