Art. 563 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 563. 1. Si osservano le norme relative al procedimento per l’applicazione di pena su richiesta dell’imputato per i reati di competenza del tribunale, in quanto applicabili.

2. Se la richiesta è formulata nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, entro cinque giorni, esprime consenso o dissenso. Se presta il consenso, formula l’imputazione e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari, fissando la data dell’udienza. Del luogo, del giorno e dell’ora dell’udienza è notificato avviso all’imputato, al difensore e alla persona offesa almeno cinque giorni prima.

3. Se non sussistono le condizioni per l’applicazione della pena su richiesta, il giudice e il pubblico ministero provvedono a norma dell’articolo 562.

4. Se la richiesta è formulata dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 555 comma 1 lettera e , è competente a decidere il pretore del dibattimento.


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