Art. 560 c.p.p. Codice Procedura Penale

Articolo 560. 1. Nel corso delle indagini preliminari ovvero nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, l’imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato.

2. Sulla richiesta formulata nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede entro cinque giorni e, se presta il consenso, emette decreto di citazione a giudizio e trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari.

3. Il decreto di citazione a giudizio contiene le indicazioni previste dall’articolo 555 comma 1 lettere a), b), c), f), g), h), nonchè l’indicazione del giudice per le indagini preliminari competente per il giudizio e del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione.

4. Il decreto di citazione è notificato all’imputato e alla persona offesa almeno cinque giorni prima della data fissata per l’udienza. Entro il medesimo termine è notificato al difensore dell’imputato avviso della data dell’udienza.

Leggere articoli di legge e capirne il significato è fondamentale. Ogni cittadino deve conoscere i propri diritti e doveri.

La comprensione delle leggi evita problemi legali. Inoltre, aiuta a prendere decisioni informate. Le leggi regolano la nostra vita quotidiana. Ignorarle può portare a sanzioni. Studiare gli articoli di legge migliora la consapevolezza civica.

È utile per chi studia giurisprudenza. Anche chi non è del settore può beneficiarne. Capire le leggi aumenta la sicurezza personale. Internet offre molte risorse per approfondire. Investire tempo nella lettura delle leggi è un investimento per il futuro.


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 560"