Art. 157 c.p. Codice Penale

Articolo 157. Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere. La prescrizione estingue il reato:

1) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;

2) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;

3) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;

4) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;

5) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell’arresto;

6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell’ammenda (1) .

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell’aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti.

Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell’articolo 69.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

N.B.: La Corte costituzioanle, con sentenza 31 maggio 1990, n. 275, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui non prevede che l’imputato possa rinunziare alla prescrizione del reato.

(1) Numero così modificato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.


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