Articolo 294. 1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se non vi ha proceduto nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo di indiziato di delitto, procede all’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall’inizio dell’esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita. Se la persona è sottoposta agli arresti domiciliari, l’interrogatorio deve avvenire non oltre quindici giorni (2) .
1-bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l’interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione (3).
1-ter. L’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare (3).
2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l’interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell’impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.
3. Mediante l’interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell’articolo 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta (4) .
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l’interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che hanno facoltà di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell’atto.
5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice, qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo.
6. L’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l’interrogatorio del giudice (5).
(1) Rubrica così sostituita dall’Articolo 11, comma 1, lett. a , L. 8 agosto 1995, n. 332.
(2) Comma modificato dall’Articolo 13, D.Lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 e successivamente così modificato dall’Articolo 11, comma 1, lett. b , L. 8 agosto 1995, n. 332, che ha tra l’altro abrogato l’ultimo periodo. La Corte costituzionale, con sentenza 3 aprile 1997, n. 77, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice proceda all’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall’inizio di esecuzione della custodia.
(3) Comma aggiunto dall’Articolo 11, comma 1, lett. c), L. 8 agosto 1995, n. 332.
(4) Comma così modificato dall’Articolo 11, comma 1, lett. d), L. 8 agosto 1995, n. 332.
(5) Comma così sostituito dall’Articolo 11, comma 1, lett. e), L. 8 agosto 1995, n. 332.
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